Gli istituti differiti nel lavoro temporaneo
Tra gli elementi non facilmente verificabili all’interno del cedolino paga del lavoratore temporaneo ci sono i cosiddetti istituti differiti.
Per istituti differiti si intendono tutti quegli elementi retributivi che il lavoratore matura, ma che non sono corrisposti mensilmente. Vi rientrano: le mensilità aggiuntive (13^, 14^ ecc.), le ferie, i permessi, i ROL ed il Trattamento di Fine Rapporto.
La maturazione avviene in quote mensili ma il momento dell’erogazione è disciplinato dal CCNL o dalla normativa.
La determinazione degli istituti, diversi dal Trattamento di Fine Rapporto, differisce tra lavoratori diretti dell’utilizzatore e lavoratori somministrati. Si possono considerare le seguenti regole di carattere generale, anche se per il personale diretto occorre fare riferimento al singolo CCNL applicato dall’utilizzatore che può prevedere criteri diversi.

Il lavoratore somministrato, pertanto, maturerà sempre un rateo di mensilità aggiuntiva, ferie, permessi e rol (ove previsti dal CCNL), anche se ha lavorato meno di 15 giorni, ma in proporzione alle ore dovute del mese.
Il Trattamento di Fine Rapporto, invece, si determina sia per i dipendenti diretti dell’utilizzatore, sia per il lavoratore somministrato in base ai giorni in cui il lavoratore è rimasto in forza. Quindi se il periodo è inferiore ai 15 gg il Trattamento di Fine Rapporto non matura, se è pari o superiore a 15 gg matura per l’intero mese. In più, nel caso di lavoratori somministrati, il CCNL delle Agenzie per il Lavoro prevede che:
“….solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni, qualora fosse riattivata una ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far data dalla cessazione della prima, i giorni di missione si sommano qualora utili alla maturazione di un rateo di TFR.
Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento.
Il computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effettuato con la retribuzione in atto nella seconda missione.”….
Quindi per il lavoratore somministrato è previsto un trattamento di miglior favore che consente di maturare il Trattamento di Fine Rapporto anche sommando più missioni, purchè abbiano le caratteristiche succitate.
