Il trattamento retributivo dei lavoratori temporanei
Spesso chi si rivolge alle Agenzie per il Lavoro non è sicuro che il proprio lavoro sia retribuito al pari di chi lavora in qualità di dipendente diretto dell’azienda utilizzatrice. Alcune particolarità legate alla determinazione della paga oraria, della maturazione dei ratei, del trattamento di fine rapporto e di altri istituti differiti, rende complessa la lettura del cedolino paga da parte dei lavoratori.
In realtà tale aspetto del lavoro temporaneo è particolarmente tutelato nell’Ordinamento italiano. La normativa di riferimento prevede che i lavoratori temporanei “hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.” La stessa previsione è inserita nel CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro.
I trattamenti riservati al lavoratore somministrato sono determinati in applicazione al seguente criterio generale:

Sulla base di quanto sopra, il lavoratore temporaneo che svolge le medesime mansioni del lavoratore diretto dell’azienda utilizzatrice avrà diritto allo stesso trattamento retributivo. Da tale criterio generale sono naturalmente esclusi tutti i trattamenti personali riservati ai lavoratori e legati ad elementi soggettivi (es. superminimi, ad personam ecc.).
Esiste una particolarità del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione relativa alla determinazione della paga oraria. La paga oraria ordinaria del lavoratore temporaneo viene determinata dividendo la retribuzione lorda mensile per un divisore determinato secondo un calcolo ben preciso:

Quindi, ipotizzando una retribuzione lorda mensile pari a 1500,00 Euro, un orario settimanale di 40 ore ed un divisore orario fissato dal CCNL dell’azienda utilizzatrice pari a 173, si verificheranno le seguenti situazioni:

Pur potendo sembrare un trattamento peggiorativo per il lavoratore somministrato, di fatto non lo è in quanto il sistema retributivo dei lavoratori temporanei è basato sulle ore lavorate o retribuite mentre, di norma, i dipendenti diretti delle aziende utilizzatrici sono retribuiti in modalità mensilizzata. Questo significa che se in un mese sono previste 184 ore retribuibili (23 gg lavorativi * 8 ore) il lavoratore temporaneo percepirà - riprendendo l’esempio precedente - 8,65*184= 1591,60 Euro, mentre il dipendente dell’azienda utilizzatrice percepirà comunque 1500,00 Euro essendo mensilizzato.
