Manovra di bilancio: l'articolo 8 sui contratti di prossimità

Manovra di bilancio: l'articolo 8 sui contratti di prossimità

Manovra di bilancio: l'articolo 8 sui contratti di prossimità

Si chiamano contratti di prossimità e sono la chiave per comprendere le principali novità introdotte dall'articolo 8 della manovra di bilancio da poco approvata. I cambiamenti riguardano i rapporti di lavoro, compresi temi come il licenziamento illegittimo e le relative conseguenze.

 

Passo decisivo dell'articolo è forse il seguente:

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da Associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

 

In altre parole, l'articolo 8 permetterebbe alle aziende di gestire più facilmente aspetti come gli accordi collettivi, la videosorveglianza o il licenziamento. La questione non è tuttavia così semplice come sembra: le deroghe non sono attuabili sempre e comunque, ma solo se “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività”.

 

Ciò non toglie che rimangano diversi dubbi riguardo alla definizione di termini come “maggiore occupazione”, “qualità dei contratti”, “partecipazione dei lavoratori” e via dicendo. Ad ogni modo, per quanto riguarda il tema più caldo, quello del licenziamento, vengono confermati i principi base del rapporto lavorativo tra dipendente e azienda e restano invariate le norme sul licenziamento discriminatorio (per motivi religiosi, di razza, ecc) e su quello dovuto a congedo matrimoniale o per maternità.

 

Un ultimo concetto importante per capire il meccanismo dell'articolo 8 e le novità introdotte dalla norma stessa, è quello dell’efficacia degli accordi di prossimità (erga omnes). L’articolo prevede, infatti, che “Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, ……….., sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.” In questo modo viene definitivamente fugato ogni dubbio sulla validità di patti di rilevanza nazionale come quello firmato recentemente dalla Fiat, che varranno, anche se sottoscritti prima del 28/06/2011, per tutti i dipendenti anche se non iscritti ai sindacati firmatari.

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