Il rimborso dell’indennità di tirocinio è riconosciuto al soggetto ospitante a condizione dell’attivazione di un tirocinio extracurriculare di durata minima di 91 giorni e che il tirocinante sia assunto con un contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione, della durata minima di 180 giorni continuativi, fin dalla sua stipula e senza l’ammissione di proroghe.
Tale risultato deve essere raggiunto entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.
La durata massima del tirocinio è di 180 giorni continuativi, prorogabili per ulteriori 6 mesi per soggetti svantaggiati o disabili.
- 250,00€ durata tirocinio di almeno 120 gg
- 500,00€ durata tirocinio di almeno 150 gg
- 750,00€ durata tirocinio di almeno 180 gg
- 250,00€ per ogni mese successivo al 6° mese (180 gg)
Le indennità sono rimborsate in ordine cronologico di ricevimento della domanda di rimborso e fino ad esaurimento delle risorse di pertinenza.
Regione Lombardia provvede al rimborso della indennità anticipata, previa trasmissione da parte delle aziende della domanda di rimborso e del caricamento di copia del contratto di lavoro sul sistema informativo entro il termine tassativo di 60 giorni dalla conclusione del tirocinio nel rispetto dei massimali sopra indicati.