Risposta più recente.
L’articolo 10 del D. Lgs 66/2003 prevede quanto segue in materia di ferie:
Art. 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
Il monte ore annuale di ferie a disposizione dei Lavoratori viene stabilito dai Contratti Collettivi che possono prevedere trattamenti migliorativi rispetto alle quattro settimane previste dalla norma.
Ogni Datore di Lavoro disciplina nel proprio codice di comportamento, o regolamento, le modalità di richiesta e di autorizzazione del periodo feriale. I settori caratterizzati dal ciclo continuo spesso adottano la chiusura per ferie collettive, in quanto fanno coincidere il periodo di riposo annuale con il fermo macchine legato alla manutenzione.
Il periodo feriale deve tener conto delle esigenze organizzative dell’azienda, fermo restando il fatto che anche gli interessi del Lavoratore vanno in qualche modo accolti se questi non ostacolano la produzione.
Infatti, è il Codice civile a regolamentare le modalità di fruizione del periodo feriale, oltre a quanto previsto dal singolo Contratto Collettivo:
Art. 2109.
(Periodo di riposo).
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118.
Come si può vedere il Codice civile prevede che sia l’imprenditore a stabilire il periodo di ferie, e questo è il principio generale. Sono fatti salvi trattamenti di miglior favore previsti dai Contratti Collettivi di ogni ordine e grado o dai Contratti Individuali.
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