Congedo di maternità contratto a tempo determinato

Diritti e Doveri dei Lavoratori

Le donne che si trovano in situazione di disoccupazione per la scadenza di un contratto a tempo determinato prima dell’inizio del congedo di maternità possono comunque avere diritto all’indennità sostitutiva, se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo sono trascorsi più di 60 giorni?


1 risposte pubblicate per questa domanda

Risposta più recente.

Per rispondere al quesito è necessario fare riferimento al D. LGS 151/2001 (TU Maternità e Paternità). In particolare, l’art. 24 prevede una serie di casistiche che si possono verificare.

Art. 24

Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Per fare la domanda si potrà accedere al portale INPS. I campi conterranno anche l’indicazione relativa alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Si consiglia sempre di verificare caso per caso con la Sede INPS competente.

FAI UNA DOMANDA GIURIDICO NORMATIVA

La ringraziamo per la Sua domanda GIURIDICO NORMATIVA che sarà analizzata a breve dal nostro team.
La informiamo che le domande di altra natura non potranno ricevere risposta tramite questo form, in quanto non possono raggiungere gli uffici preposti

    Tipologia domanda
    Inserisci il tuo nome o ragione sociale
    Inserisci il tuo cognome (non verrà visualizzato)
    Inserisci la tua email (non verrà visualizzato)
    Inserisci la tua città
    Dai un titolo alla domanda

    people.
    our passion

    Vuoi saperne di più?

    Eurointerim è l’Agenzia per il Lavoro che fa delle Persone la propria Passione, mettendo la professionalità dei propri Consulenti al servizio di Candidati e Aziende, per unire con il lavoro.

    contattaci