Entro quanto tempo dalla cessazione il datore di lavoro deve erogarmi il tfr?

Diritti e Doveri del Datore di Lavoro

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ENTRO QUANTO TEMPO DALLA CESSAZIONE IL DATORE DI LAVORO DEVE EROGARMI IL TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto costituisce una retribuzione differita che entra nella disponibilità del Lavoratore solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro o, nei casi previsti dalla normativa, per la richiesta di anticipazione in costanza di rapporto.

È regolamentato dalla L. 297/82 e dall’art. 2120 del Codice Civile. In particolare, l’art. 2120 prevede tra le altre cose:

“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni…….“

La normativa non fissa un termine per l’erogazione che può essere, invece, disciplinato dal Contratto Collettivo applicato dal Datore di Lavoro. Ad esempio il CCNL Metalmeccanica Industria fissa il termine in “30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione del Fondo t.f.r.”

Ove il Contratto Collettivo non dia indicazioni, l’erogazione deve avvenire al momento della cessazione ossia con l’elaborazione del cedolino paga dell’ultimo mese di lavoro.

In caso di cessazione avvenuta dal giorno 15 in poi di un singolo mese, il Datore di Lavoro deve attendere la pubblicazione di un indice di rivalutazione per determinare correttamente il Trattamento di Fine Rapporto spettante. Per tale ragione, si potrebbe ritenere tollerabile l’erogazione nel mese successivo.

Naturalmente, le parti possono accordarsi per una dilazione di pagamento, in questo caso il Lavoratore ha diritto anche al pagamento di rivalutazione ed interessi.

Nel caso si sia optato per la previdenza complementare il TFR rimane al Fondo cui avrà aderito il Lavoratore anche se si cambia Datore di Lavoro, fatte salve le diverse previsioni contenute nella normativa di riferimento.

La nostra infografica sulla scelta di destinazione TFR: https://www.eurointerim.it/modello-tfr2/

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