Risposta più recente.
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato pertanto è soggetto a normative specifiche. In particolare la materia dei tirocini è delegata alle Regioni.
Regione Veneto nel modulo di Progetto Formativo, che Le dovrebbe essere stato consegnato all’atto dell’attivazione del tirocinio, prevede quanto segue in materia di recesso:
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
- Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno gli obiettivi del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.
- Al termine del tirocinio, al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l’attestazione delle attività e delle competenze acquisite qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto nel progetto formativo.
Di conseguenza, non c’è un periodo di preavviso, ma potrebbe non ricevere l’attestazione delle competenze se non ha raggiungo il monte ore previsto.
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