Risposta più recente.
L’articolo 2087 del Codice Civile prevede che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Già questo articolo sarebbe sufficiente a spiegare come il Datore di Lavoro debba intervenire nei confronti del fumo passivo in Azienda, data la dannosità che deriva dall’esposizione.
Il divieto di fumo nei luoghi di lavoro è sancito dall’art. 51 L. 3/2003 che prevede:
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
…………
Il Datore di Lavoro deve far rispettare il divieto di fumo in azienda e può ricorrere ai provvedimenti disciplinari ove tale divieto non venga rispettato. Dovrà, inoltre, procedere alla valutazione dei rischi:
-nei casi di lavoratori che siano esposti a fumo passivo nei locali per fumatori,
-nei casi di lavoratori che operano in locali chiusi dove è consentito fumare,
-nel caso di uso di sigarette elettroniche (si veda Interpello 15/2013 Min. Lavoro e Politiche Sociali).
Il fumo dovrà essere considerato anche nell’analisi del benessere psicofisico dei lavoratori fumatori e non fumatori. Il Datore di Lavoro può, non deve, realizzare locali riservati ai fumatori che, in ogni caso, devono avere requisiti tecnici stabiliti dal D.P.C.M. 23/12/2003.
Date le responsabilità, anche penali, in capo al Datore di Lavoro, ribadite nella recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 21287/19, l’imprenditore deve prestare particolare attenzione nel far rispettare il divieto anche agendo nei confronti dei Lavoratori recidivi.
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